Contratto di collaborazione

ISTRATEGY SRLS, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Osimo (60027, AN), alla Via Antica Rocca n. 1, C.F. e P.I 02740220427, Capitale Sociale € 1.000 i.v. Iscritta alla CCIAA di Ancona al N. AN-211376, in qualità di gestore del sito www.farmerathome.it,  di seguito denominata “committente” e il contraente di seguito denominato “prestatore”

Premesso CHE

  • ISTRATEGY SRLS è esclusivo gestore di una piattaforma internet accessibile tramite il sito www.farmerathome.it con marchio registrato e si occupa del servizio di promozione, marketing, gestione del catalogo online, customer service, assistenza negli ordini per la vendita di prodotti agricoli o provenienti da settori commercialmente attinenti ad essi;
  • La committente ha rilevato che, al fine della realizzazione dei propri obiettivi, è necessario avvalersi di personale, possibilmente esperto nel settore;
  • Il prestatore ha i requisiti necessari ed è dotato di adeguata professionalità allo svolgimento dell’incarico;
  • Il prestatore ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla realizzazione degli obbiettivi preposti dalla committente;
  • Più precisamente, la committente ed il prestatore, con il presente accordo intendono concludere un contratto di collaborazione, di carattere occasionale coordinato con l'attività della committente, svolto dal prestatore senza vincolo di subordinazione, in modo personale e a fronte di un corrispettivo.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante ed essenziale del presente accordo, la Committente ed il Prestatore, convengono e stipulano quanto segue:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

  1. Il prestatore si impegna a prestare attività di promozione di prodotti e servizi, contattando telefonicamente possibili clienti ed interessati, utilizzando nominativi forniti direttamente dalla stessa committente; l’uso di tali nominativi è garantito da ogni più ampia clausola di riservatezza, nel rispetto della privacy e della tutela dei dati personali, come di seguito disciplinato.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

  1. Quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento della prestazione, il prestatore presta l’attività in modo personale, autonomo ed indipendente, senza alcun vincolo di subordinazione e/o di gerarchia;
  2. Ai fini del coordinamento, la committente ha facoltà di dare e modificare indicazioni di indirizzo ed istruzioni anche in termini di qualità, ferma restando l’autonomia del prestatore nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
  3. Il prestatore, nel prestare l'attività, si impegna ad usare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività medesima;
  4. Il prestatore, in particolare, si impegna a fornire alla committente tutte le informazioni utili alla verifica dell'adempimento degli impegni assunti con il presente accordo, nonché della realizzazione del programma e dei risultati.

CORRISPETTIVO

  1. A fronte dell'espletamento di tale attività e quale corrispettivo di tale adempimento, la committente si obbliga a versare al prestatore, che accetta, la somma di volta in volta concordata, in base alla complessità della prestazione e degli obbiettivi raggiunti, al lordo delle ritenute di legge oppure previo presentazione fattura qualora il prestatore avesse la propria partita iva ; Inoltre, nello specifico , invece rispetto alla figura del F@H Ambassador , qui potrebbero essere  riconosciuti  premi in merce o in denaro , al compimento di ogni ordine o soglie di ordini portati a buon fine come pubblicizzato sulla piattaforma .

DURATA

  1. La durata del presente accordo decorre dal momento di inizio della condivisione del file inviato dalla committente, sino al completamento dello stesso;  

OBBLIGO Di RISERVATEZZA

  1. Il contenuto del contratto, l’oggetto e le modalità dell’attività del prestatore nonché tutti i dati e le informazioni, notizie e know-how relativi all’attività della committente dei quali il prestatore venga a conoscenza nell’ambito dell’adempimento contrattuale, sono e restano di esclusiva proprietà della committente e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte dal segreto industriale. Qualora il prestatore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, egli dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divulgarle in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione del contratto medesimo;
  2.  Il prestatore si impegna, altresì, a mantenere il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni di cui venisse a conoscenza durante l’esecuzione dell’attività di collaborazione ed a non diffondere notizie od apprezzamenti attinenti ai programmi ed all’organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo, attività in pregiudizio della Società.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

  1. La committente ed il prestatore, effettueranno il trattamento dei dati personali forniti, garantendo il pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. A tal fine si dichiara: A) di trattare i dati personali con modalità sia cartacee sia automatizzate per: • finalità connesse e strumentali alla conclusione, gestione ed esecuzione del contratto nonché per ogni finalità amministrativa e contabile ad esso connesse; •finalità connesse alla gestione dell’attività lavorativa del prestatore ovvero ad ogni esigenza di tipo operativo gestionale, fra cui il mantenimento di informazioni utili allo sviluppo professionale; •finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
  2. Il prestatore si impegna, sin da ora, a conferire il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano ai sensi della legge in materia di protezione di dati personali, nonché alla comunicazione ed al trasferimento all’estero anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea per le finalità e con le modalità indicate;
  3. Il prestatore, nella sua qualità di incaricato alla prestazione, dovrà usare la massima riservatezza e discrezione in relazione ai dati personali della committente di cui verrà a conoscenza, curando attentamente la loro protezione.

CONCORRENZA

  1. Il prestatore si impegna a non svolgere attività in concorrenza con la committente, per conto proprio e/o di terzi, per tutta la durata del presente accordo.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

  1. Salva la risolubilità dei contratto per inadempimento ricorrendo le condizioni di cui agli artt.1453 e seguenti del Codice civile, la committente ed il prestatore convengono espressamente che il presente accordo si risolva, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nel caso di inadempimento, da parte del prestatore, anche di una soltanto delle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

INADEMPIMENTO E FACOLTÀ DI RECESSO

  1. La committente ed il prestatore si obbligano a collaborare per la corretta esecuzione, da parte di entrambe, del presente accordo;
  2. Qualora il prestatore non proceda all'esecuzione della prestazione in conformità dei suoi doveri, la committente avrà il diritto di considerare il contratto risolto di diritto, senza preavviso il prestatore non avrà diritto neppure parzialmente al corrispettivo pattuito, fatto salvo il diritto della committente al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

CLAUSOLA ARBITRALE

  1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Ascoli Piceno, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitro unico procederà invia rituale e secondo diritto.

DISPOSIZIONI FINALI

  1. Il contratto e tutte le relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte;
  2. La sottoscrizione del presente contratto supera ed annulla ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto;
  3. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del presente contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all’oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. In ogni caso, la nullità o invalidità di uno o più articoli non renderanno invalido il contratto;
  4. Nessuna modifica o emendamento al contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle parti.
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